RESPONSABILITÀ IN MONTAGNA

Partecipanti alle gite Logorai

L’organizzazione della gita riguarda solo gli aspetti logistici, mentre ciascun partecipante deve avere le competenze per gestire in piena autonomia lo svolgimento dell’itinerario proposto (preparazione psicofisica adeguata, conoscenza delle condizioni niveo meteo e dell'ambiente, valutazione del percorso e di eventuali cambiamenti proposti durante l’uscita, ecc.), assumendosi i conseguenti rischi.

In relazione alla possibile difficoltà degli itinerari proposti o ad altre ragioni, gli organizzatori della gita si riservano la facoltà di accettare o meno le adesioni.



Normativa per la frequentazione in montagna d'inverno


(estratto dalla G.U. anno 162 N. 68 del 19 marzo 2021)

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 7: (omissis) .. le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro ... (omissis)

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 24: Transito e risalita. Comma 1: è vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

Comma 4: la risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 26: Sci fuori pista, sci alpinismo e attività escursionistiche

Comma 1: il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi

Comma2: i soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sci fuori pista ole attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Comma 3: i gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi, dandone massima visibilità.

Comma 4: il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 29: Soggetti competenti per il controllo (Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i corpi di polizia locali).

Art. 30 Assicurazione obbligatoria (RC per sciatori in pista). Si presume che sia richiesta anche allo scialpinista che scenda utilizzando una pista (sanzione 100€ - 150€)

Art. 31 Accertamenti alcolemici e tossicologici. Comma 1: è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Sanzioni da 250€ a 1.000€).

Art. 33: regime sanzionatorio      (omissisi) ...(h) da 100€ a 150€ per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26 ...(omissis)

Normativa a favore delle persone con disabilità

Art.36 Individuazione

Comma1: le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori, si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio, riportata anche sul retro della giacca.

Disposizioni finali

Art. 39 Snowboard, telemark e altre pratiche sportive sono incluse nella normativa.

G.U. Anno 162 N. 68 del 19 marzo 2021